Art. 10

Informazione del pubblico

In vigore dal 17 lug 2018
1. Fermo restando quanto stabilito dall', comma 7, il Ministero ed il SNPA assicurano, anche con la pubblicazione sul proprio sito internet, una attiva e sistematica informazione del pubblico, ai sensi dell' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, in relazione ai programmi nazionali di cui all', ai relativi aggiornamenti ed agli inventari, alle proiezioni e alle ulteriori informazioni comunicate alla Commissione europea ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-30;81#art-10

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