Art. 4

Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3

In vigore dal 25 giu 2018
1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, comma 1, quinto periodo, dopo le parole: «nominato dal giudice» sono inserite le seguenti: «; si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»; b) all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettera a), dopo le parole: «regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;» sono inserite le seguenti: «si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;54#art-4

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Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Art. 4 Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilita' degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161.) — Testo vigente | Portale Normativo