Art. 2
Modifiche alla legge fallimentare
In vigore dal 25 giu 2018
1. All'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 32, secondo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.».
Storico versioni
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