Art. 3
Punti di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione
In vigore dal 5 lug 2018
1. Il Ministero dell'interno, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituiscono punti di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di mobilità degli studenti e dei ricercatori.
2. Gli uffici e le amministrazioni competenti forniscono tempestivamente e in via telematica ai punti di contatto di cui al comma 1 le informazioni e la documentazione necessarie. Con decreto interdirettoriale del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono fissate le linee guida per lo svolgimento delle attività dei punti di contatto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-11;71#art-3