Art. 2

Modifiche al decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 11 luglio 2003, n. 170

In vigore dal 5 lug 2018
1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore»; b) al comma 1: 1) le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono eliminate; 2) le parole: «l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università» sono sostituite dalle seguenti: «l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore»; 3) alla lettera c) dopo le parole: «sugli esiti occupazionali dei» sono inserite le seguenti: «diplomati e»; 4) alla lettera e) le parole: «delle istituzioni universitarie» sono sostituite dalle seguenti: «degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore»; c) al comma 2: 1) le parole: «il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia nazionale per la valutazione delle università e della ricerca»; 2) le parole: «e il Consiglio nazionale degli studenti universitari,» sono sostituite dalle seguenti: «, il Consiglio nazionale degli studenti universitari e le altre consulte degli studenti,»; 3) le parole: «delle università e» sono sostituite dalle seguenti: «degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-11;71#art-2

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Modifiche al decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 11 luglio 2003, n. 170 (Art. 2 Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari.) — Testo vigente | Portale Normativo