Art. 2
Modifiche al decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 11 luglio 2003, n. 170
In vigore dal 5 lug 2018
1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore»;
b) al comma 1:
1) le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono eliminate;
2) le parole: «l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università» sono sostituite dalle seguenti: «l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore»;
3) alla lettera c) dopo le parole: «sugli esiti occupazionali dei» sono inserite le seguenti: «diplomati e»;
4) alla lettera e) le parole: «delle istituzioni universitarie» sono sostituite dalle seguenti: «degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore»;
c) al comma 2:
1) le parole: «il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia nazionale per la valutazione delle università e della ricerca»;
2) le parole: «e il Consiglio nazionale degli studenti universitari,» sono sostituite dalle seguenti: «, il Consiglio nazionale degli studenti universitari e le altre consulte degli studenti,»;
3) le parole: «delle università e» sono sostituite dalle seguenti: «degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-11;71#art-2