Art. 12

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 5 mag 2018
1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-04-13;43#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo