Art. 11

Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 40 del 2017 e adeguamenti conseguenti dell'ordinamento

In vigore dal 5 mag 2018
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 40 del 2017 e adeguamenti conseguenti dell'ordinamento 1. Il comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 40 del 2017 è abrogato. 2. All'articolo 28, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole da «, senza la costituzione» a « n. 77 e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: «. Il rapporto con detto personale non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Il trattamento economico di detto personale è parametrato su quello stabilito dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-04-13;43#art-11

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