Art. 3
Gettito riferito al territorio regionale
In vigore dal 24 mag 2018
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 49 dello Statuto, il gettito dei tributi erariali si intende riferito al territorio regionale secondo i criteri indicati nei commi seguenti.
2. È riferito al territorio regionale il gettito relativo all'accisa sulla benzina e sul gasolio ivi erogati per uso autotrazione, il gettito dell'accisa sull'energia elettrica ivi consumata, il gettito dell'accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nel territorio stesso.
3. Il gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riferito al territorio regionale è costituito:
a) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonché dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
b) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
c) dalle somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale.
4. Il gettito dell'imposta sul reddito delle società riferito al territorio regionale è costituito da una quota del gettito nazionale dell'imposta, determinata secondo la distribuzione regionale dei versamenti effettuata sulla base del valore della produzione netta, di cui all' del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di ciascun soggetto passivo.
5. Il gettito dell'imposta sul valore aggiunto riferito al territorio regionale è costituito da una quota del gettito nazionale dell'imposta, determinata in base all'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Friuli-Venezia Giulia rispetto a quella nazionale, come risulta dai dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.
6. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni diverse da quella sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dell'imposta sulle riserve matematiche riferito al territorio regionale è costituito da una quota del gettito nazionale delle predette imposte, determinata in base alla distribuzione regionale dei premi contabilizzati dalle imprese di assicurazione, come risulta dai dati rilevati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.
7. Il gettito delle ritenute relative agli interessi, premi ed altri frutti corrisposti a depositanti e correntisti da uffici postali e da sportelli di aziende ed istituti di credito è costituito da una quota del gettito nazionale dell'imposta, determinata in base alla distribuzione regionale delle giacenze sui depositi bancari e postali, come risulta dai dati rilevati dalla Banca d'Italia per l'annualità di riferimento.
8. Il gettito delle imposte sostitutive e delle ritenute sui redditi da capitale diversi da quelli indicati al comma 7 e sui redditi diversi riferito al territorio regionale è costituito da una quota del gettito nazionale dell'imposta, determinata in base alla distribuzione regionale della raccolta dei titoli e altri valori, come risulta dai dati rilevati dalla Banca d'Italia.
9. In tutti i casi non diversamente disciplinati, si considera riferito al territorio regionale il gettito del tributo erariale riscosso sul territorio regionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-03-26;45#art-3