Art. 2
Compartecipazioni ai tributi erariali
In vigore dal 24 mag 2018
1. La compartecipazione alle entrate tributarie erariali di cui all'articolo 49 dello Statuto ha ad oggetto il gettito complessivo dei tributi erariali ivi previsti, al netto delle compensazioni e dei rimborsi afferenti ai medesimi tributi, nonché della quota spettante all'Unione europea.
2. Le entrate erariali spettanti alla Regione comprendono le indennità, le maggiorazioni e gli interessi relativi ai tributi di cui all'articolo 49 dello Statuto e non comprendono le sanzioni amministrative.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-03-26;45#art-2