Capo I

Art. 5

Abrogazioni e disposizioni finali

In vigore dal 21 apr 2018
1. Sono abrogati: a) l'articolo 59, l'articolo 59-bis, secondo comma, l'articolo 60, primo e secondo comma, e l'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; b) i commi 10, 11 e 12 dell' del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; c) l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; d) la legge 17 agosto 1960, n. 908. 2. Le abrogazioni disposte dal presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-03-16;29#art-5

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