Capo I
Art. 5
Abrogazioni e disposizioni finali
In vigore dal 21 apr 2018
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 59, l'articolo 59-bis, secondo comma, l'articolo 60, primo e secondo comma, e l'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
b) i commi 10, 11 e 12 dell' del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
c) l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) la legge 17 agosto 1960, n. 908.
2. Le abrogazioni disposte dal presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-03-16;29#art-5