Capo I

Art. 4

Gestione delle spese

In vigore dal 21 apr 2018
1. All' del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, al secondo periodo del comma 1, dopo le parole: «della spesa» sono inserite le seguenti: «, anche ai fini del rispetto dei termini di pagamento,». 2. L'ultimo periodo dell', comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituto dai seguenti: «In relazione alle effettive e documentate esigenze di fabbisogno, indicate sul piano finanziario dei pagamenti del pertinente capitolo di bilancio dalla amministrazione titolare del centro di spesa, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su richiesta dell'amministrazione competente, ferma restando la cadenza trimestrale, può assentire l'assunzione di impegni di importo differente per ciascun trimestre. L'erogazione è effettuata entro il decimo giorno dall'inizio del trimestre di riferimento.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-03-16;29#art-4

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