Art. 47

Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

In vigore dal 27 gen 2018
Modifiche all' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla Rubrica, le parole «delle pubbliche amministrazioni» sono soppresse; b) al comma 2, primo periodo, le parole «le amministrazioni titolari» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui all', comma 2,», le parole «all'articolo 68, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «all', comma 1, lettere l-bis) e l-ter),» e il secondo periodo è soppresso; c) al comma 3, le parole da «la raccolta» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la formazione, la raccolta e la gestione di dati, i soggetti di cui all', comma 2, prevedono clausole idonee a consentirne l'utilizzazione in conformità a quanto previsto dall'»; d) al comma 4, le parole da «ai sensi dell'articolo» fino alla fine del periodo sono soppresse; e) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati.
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Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Art. 47 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.) — Testo vigente | Portale Normativo