Art. 4

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177

In vigore dal 11 feb 2018
Modifiche all' del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 1. All', comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo la lettera v), è aggiunta la seguente: «z) Ferme restando le attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all', commi 1 e 2, con protocollo di intesa tra l'Arma dei carabinieri ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono definite le operazioni di spegnimento a terra degli incendi boschivi nelle aree di cui all', comma 2, lettera i), svolte dalle unità specialistiche dell'Arma dei carabinieri.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-12;228#art-4

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Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Art. 4 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.) — Testo vigente | Portale Normativo