Art. 2

Modifiche al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

In vigore dal 11 feb 2018
Modifiche al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 1. Al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 162, comma 3, dopo le parole: «titolari dei dicasteri, organi e autorità» sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 174-bis»; b) all'articolo 174-bis: 1) al comma 2, lettera a), le parole: «per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «forestali, ambientali e agroalimentari»; 2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. I reparti istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2001, n. 211, Supplemento ordinario, sono posti alle dipendenze del Comando di cui al comma 2, lettera a). I medesimi reparti assumono rispettivamente la denominazione di Comando carabinieri per la tutela ambientale e Comando carabinieri per la tutela agroalimentare. 2-ter. Dal Comando di cui al comma 2, lettera a), dipendono anche il Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi. ». c) all'articolo 828, comma 1, le parole «dell'ambiente» sono sostituite dalla seguente: «ambientale»; d) all'articolo 1913, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. L'iscrizione d'ufficio di cui al comma 1 non si attua nei confronti del personale transitato d'autorità nell'Arma dei carabinieri, qualora, in ragione degli anni residui di servizio effettivo, non abbia la possibilità di maturare il diritto all'indennità supplementare di cui al comma 1, dell'articolo 1914. ». e) all'articolo 2212-octies, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i gradi dei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri assumono la denominazione di quelli previsti per i ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, secondo la corrispondenza di cui al comma 1;»; f) all'articolo 2212-nonies, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i gradi dei ruoli forestali degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri assumono la denominazione di quelli previsti per il ruolo degli appuntati e carabinieri, secondo la corrispondenza di cui al comma 1;». g) all'articolo 2214-quater, comma 4, sostituire le parole: «non si applicano le disposizioni in materia di ausiliaria di cui all'articolo 886 e al Titolo V, Capo VII, Sezione III» con le seguenti parole: «si applicano le disposizioni in materia di ausiliaria di cui all'articolo 886 e al Titolo V, Capo VII, Sezione III. In deroga all'articolo 992, il predetto personale permane in ausiliaria per un periodo non superiore a 5 anni e comunque non oltre i 65 anni di età. »; h) all'articolo 2247-ter, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Per l'anno 2016, i documenti per valutare il rendimento in servizio del personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, sono sostituiti da una dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica compilata, alla data del 1° gennaio 2017, dal comando di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 174-bis e finalizzata a documentare gli incarichi assolti e il relativo periodo di tempo. 1-ter. Per l'anno 2016, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche al personale appartenente ai ruoli non direttivi e non dirigenti del Corpo forestale dello Stato transitato nei corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, nei casi previsti dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. ».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-12;228#art-2

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