Art. 5
Autorità di accertamento ed irrogazione delle sanzioni
In vigore dal 4 gen 2018
1. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto è svolto dalle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura territorialmente competenti, nonché dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. All'accertamento delle violazioni di cui al presente decreto provvedono inoltre, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.
2. Le sanzioni amministrative di cui al presente decreto sono irrogate dalle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura territorialmente competenti.
3. Per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011 si attua la procedura prevista dalle disposizioni di cui agli articoli 16, 18, 19, 20, 21, 22 e 24 della legge 26 novembre 1973, n. 883, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515, e di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 194 del 1999, in quanto applicabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-15;190#art-5