Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 4 gen 2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 33;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, e in particolare l';
Vista la direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 1996, e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore;
Visto il regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE;
Vista la legge 26 novembre 1973, n. 883, recante disciplina della denominazione e della etichettatura dei prodotti tessili;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, recante attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell' della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Ritenuto opportuno di dover emanare in un quadro omogeneo le norme sanzionatorie per la violazione delle disposizioni recate dalla citata direttiva 94/11/CE in materia di etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, nonché del citato regolamento n. 1007/2011 in materia di denominazioni delle fibre tessili ed etichettatura e contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2017;
Acquisito il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 luglio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.
2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti e pratiche commerciali scorrette di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante Codice del consumo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-15;190#art-1