Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 5 ago 2017
1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-20;118#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo