Art. 3

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116

In vigore dal 5 ago 2017
1. All', comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 116 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al capoverso 3-quater, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «venti» e la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta»; b) dopo il capoverso 3-quinquies è aggiunto il seguente: «3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e quelli conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'Ispettorato per la funzione pubblica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-bis, comma 4.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-20;118#art-3

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