Capo XI
Art. 31
Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio
In vigore dal 1 mag 2025
1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla conferma di cui all', le disposizioni dell', nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021, nonché i criteri di liquidazione delle indennità previsti dalle disposizioni di cui all' della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, e all' del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116#art-31