Capo IX
Art. 24
Attività dei magistrati onorari durante il periodo feriale
In vigore dal 15 ago 2017
1. I magistrati onorari non prestano attività durante il periodo feriale di cui all' della legge 7 ottobre 1969, n. 742, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; in tal caso, è riconosciuto il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni. L'indennità prevista dall' è corrisposta anche durante il periodo di cui al presente articolo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116#art-24