Capo VII

Art. 20

Doveri del magistrato onorario

In vigore dal 15 ago 2017
1. Il magistrato onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili e in particolare esercita le funzioni e i compiti attribuitigli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116#art-20

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