Titolo IX

Art. 78

Regime fiscale del Social Lending

In vigore dal 31 lug 2021
1. I soggetti gestori delle piattaforme di cui all', comma 1, lettera d-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche per il loro tramite, una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel caso in cui i prestiti erogati attraverso le piattaforme siano stati destinati al finanziamento e al sostegno delle attività di cui all'. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2018, N. 105. 3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117#art-78

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