Art. 5

Disposizioni di coordinamento e abrogazioni

In vigore dal 24 lug 2017
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 93: 1) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti la proprietà e lo stato giuridico del veicolo.»; 2) il comma 9 è soppresso; 3) il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello telematico dell'automobilista, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, quale centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso.»; b) all'articolo 94: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarità, procede alla ricusazione della formalità entro tre giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse, in via telematica, dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale.»; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In caso di trasferimento della residenza dell'intestatario della carta di circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale procede all'aggiornamento della carta di circolazione.»; 3) al comma 4, le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1» e le parole: «e del certificato di proprietà» sono soppresse; c) all'articolo 94-bis, comma 1, le parole: «, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo» sono soppresse; d) all'articolo 95: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Duplicato della carta di circolazione»; 2) il comma 1 è soppresso; 3) il comma 6 è soppresso; e) all'articolo 96: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l'ente impositore, anche per il tramite del soggetto cui è affidata la riscossione, qualora accerti il mancato pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario l'avviso dell'avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione d'ufficio dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. Il predetto ufficio provvede al ritiro delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia.»; 2) il comma 2 è soppresso; f) all'articolo 101: 1) al comma 3, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «tre»; 2) al comma 4, le parole: «su apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A.,» sono soppresse; g) all'articolo 103: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per esportare definitivamente all'estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l'intestatario o l'avente titolo chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione. Per raggiungere i transiti di confine per l'esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall'articolo 99.»; 2) al comma 2, le parole: «, altresì» sono soppresse, le parole: «agli uffici del P.R.A.» sono sostituite dalle seguenti: «al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il predetto ufficio provvede alla cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e ne dà notizia al competente ufficio del P.R.A. per la cancellazione dal pubblico registro automobilistico.»; h) all'articolo 201, comma 1, primo periodo, le parole: «dai pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A.» e al quarto periodo le parole: «dai pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «dal P.R.A.»; i) all'articolo 213, comma 7, le parole: «al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri» sono sostituite dalle seguenti: «all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l'annotazione al P.R.A..»; l) all'articolo 214-bis, comma 2, ultimo periodo, le parole: «al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A..»; m) all'articolo 214-ter, comma 1, quarto periodo, le parole: «al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A.»; n) all'articolo 226: 1) al comma 6, le parole: «del certificato di proprietà,» sono soppresse; 2) al comma 7, le parole: «dal P.R.A.,» sono soppresse. 2. All'articolo 231, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale restituisce la carta di circolazione e le targhe ad uno sportello telematico dell'automobilista che provvede secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.». 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le disposizioni di coordinamento relative al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 4. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le disposizioni di coordinamento relative al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;98#art-5

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Disposizioni di coordinamento e abrogazioni (Art. 5 Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124.) — Testo vigente | Portale Normativo