Art. 4
Relazione al Parlamento
In vigore dal 24 lug 2017
1. Decorso un anno dalla data di introduzione del documento unico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Parlamento una relazione sugli effetti e sui risultati conseguiti evidenziando, in particolare, i risparmi conseguiti per l'utenza e gli effetti sull'organizzazione di ACI, sentita l'ACI, anche ai fini della valutazione sull'eventuale istituzione di un archivio unico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ACI, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro ventiquattro mesi dall'introduzione del documento unico, sono definite le modalità organizzative dell'eventuale archivio unico da istituirsi presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da assicurare la riduzione dei costi di gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli.
Sono fatti salvi i diritti attivi e passivi dei contratti in essere alla data del predetto decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;98#art-4