Art. 10
Clausola di invarianza
In vigore dal 4 lug 2017
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell', comma 2, capoverso articolo 68, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Dall'attuazione del presente decreto, a esclusione dell', comma 2, capoverso articolo 68, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 maggio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Orlando, Ministro della giustizia
Minniti, Ministro dell'interno
Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;90#art-10