Art. 10

Clausola di invarianza

In vigore dal 4 lug 2017
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell', comma 2, capoverso articolo 68, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 2. Dall'attuazione del presente decreto, a esclusione dell', comma 2, capoverso articolo 68, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 maggio 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Calenda, Ministro dello sviluppo economico Orlando, Ministro della giustizia Minniti, Ministro dell'interno Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Orlando
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