Capo IX

Art. 24

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 22 giu 2017
1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui all', comma 3, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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