Capo IX

Art. 19

Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

In vigore dal 22 giu 2017
1. All'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di realizzare il più efficace controllo del costo del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede all'acquisizione delle informazioni relative al personale di tutte le amministrazioni pubbliche e al relativo costo.»; b) il comma 2 è abrogato; c) al comma 3 le parole «Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa di personale di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità di cui al comma 1,» e le parole «avvia un» sono sostituite dalle seguenti: «cura il».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75#art-19

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