Art. 4
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 23 giu 2017
1. Tutti gli oneri derivanti dalla presente legge, relativamente allo svolgimento delle procedure di selezione di cui all', sono posti a carico del consiglio provinciale di Bolzano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-19;77#art-4