Art. 4

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 23 giu 2017
1. Tutti gli oneri derivanti dalla presente legge, relativamente allo svolgimento delle procedure di selezione di cui all', sono posti a carico del consiglio provinciale di Bolzano.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-19;77#art-4

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Disposizioni finanziarie (Art. 4 Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernenti le modalita' di nomina e la composizione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma di Bolzano.) — Testo vigente | Portale Normativo