Art. 3
Modifica dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
In vigore dal 23 giu 2017
Modifica dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è sostituito dal seguente:
«Il presidente della sezione autonoma di Bolzano è nominato, ai sensi dell'articolo 91 dello statuto, tra i magistrati che ne fanno parte, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alternandosi ogni due anni, un componente di lingua italiana e uno di lingua tedesca designato dai magistrati della sezione autonoma.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-19;77#art-3