Sez. III
Art. 31
Procedimento per la concessione del contributo
In vigore dal 13 giu 2017
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità della domanda di accesso ai contributi e la documentazione istruttoria da produrre.
2. L'amministrazione effettua verifiche a campione, secondo quanto previsto dall'.
3. Il procedimento per la concessione del contributo si conclude entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo. A tale data il provvedimento è comunque adottato sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, fermo restando il potere dell'amministrazione di procedere al recupero delle somme che risultino indebitamente percepite all'esito dei controlli successivi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-15;70#art-31