Sez. III
Art. 29
Requisiti di accesso
In vigore dal 13 giu 2017
1. Possono accedere al contributo le associazioni dei consumatori e degli utenti che, nell'anno di riferimento del contributo, risultano regolarmente iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano i requisiti di accesso previsti dall', comma 1, lettera a) e comma 2, lettere d) e f).
3. Per accedere al contributo è altresì necessario che la testata abbia una periodicità almeno quadrimestrale nell'anno di riferimento del contributo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-15;70#art-29