Art. 4
Parificazione
In vigore dal 23 giu 2017
1. Dopo il comma 19 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 19-bis:
«19-bis. Per il personale direttivo, docente, pedagogico ed educativo del sistema educativo di istruzione e formazione delle località ladine, l'esame di ladino di cui al comma 6, svolto davanti ad apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale presso l'Intendenza scolastica ladina, è equiparato a tutti gli effetti all'esame per l'accertamento della conoscenza della lingua ladina di cui all', comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 maggio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Costa, Ministro per gli affari regionali
Fedeli, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Minniti, Ministro dell'interno
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Storico versioni
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