Art. 1
Commissioni d'esame per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina
In vigore dal 23 giu 2017
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.», e, in particolare, gli ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.» e, in particolare, l'articolo 12;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze, dell'interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Commissioni d'esame per l'accertamento della
conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina
1. I commi 2 e 4 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, sono così sostituiti:
«2. Contestualmente ai provvedimenti di nomina di cui al comma 1, sono fissati, con medesima procedura, i criteri per la valutazione e l'accertamento della conoscenza delle due lingue ai fini del rilascio degli attestati di cui all', nonché le modalità di svolgimento delle prove, di organizzazione delle commissioni e delle relative segreterie, la cui gestione viene affidata alla Provincia.
4. Tutti i commissari devono avere eccellente conoscenza delle lingue italiana e tedesca. I segretari devono avere la conoscenza adeguata delle stesse lingue.».
2. Il comma 5 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, è così sostituito:
«5. Il Commissario del Governo può consultare l'elenco in formato digitale dei candidati e delle candidate che hanno superato l'esame.».
3. I commi 6 e 7 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, sono così sostituiti:
«6. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. La conoscenza della lingua ladina viene accertata, in riferimento ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego e ai livelli di competenza linguistica indicati all', comma 3, con prova scritta e colloquio. L'accertamento viene effettuato da una o più commissioni composte da appartenenti al gruppo linguistico ladino e nominate per un quinquennio, previa intesa ai sensi del comma 1, con decreto del Commissario del Governo.
I criteri disciplinanti le modalità di svolgimento delle prove nonché l'organizzazione delle commissioni d'esame sono fissati con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2.».
4. Il comma 9/bis dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, è così sostituito:
«9/bis. Le certificazioni di conoscenza delle lingue italiana e/o tedesca che, nel Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, corrispondono ai livelli A2, B1, B2, C1 e gli attestati di conoscenza della lingua italiana e/o della lingua tedesca di cui all', comma 3, n. 1), 2), 3) e 4), sono rispettivamente equipollenti. Le prove per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana e/o tedesca di cui all' si orientano altresì al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue e sono seguite da un comitato scientifico nominato dalla Giunta provinciale. Qualora l'interessato sia in possesso della certificazione di conoscenza di una sola lingua, l'attestazione di cui all' è attribuita all'esito di un esame vertente esclusivamente sull'altra lingua.».
5. Il comma 9/quinquies dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, è così sostituito:
«9/quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 9/ter e 9/quater non si applicano qualora taluno dei titoli di studio ivi indicati sia conseguito all'esito di percorsi formativi svolti prevalentemente in una lingua che non sia l'italiano o il tedesco.».
6. Dopo il comma 9/sexies dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 9/septies:
«9/septies. I titoli di studio universitari di primo o di secondo livello e i titoli di studio ad essi superiori costituiscono attestato di conoscenza delle tre lingue corrispondente a quello di cui ai commi 7 e 9 del presente articolo e all', comma 3, n. 4), se conseguiti in una università statale o non statale legalmente riconosciuta di lingua italiana o di lingua tedesca, congiuntamente al diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito in istituzioni scolastiche delle località ladine della provincia di Bolzano e a fronte di un'attestata frequenza scolastica di almeno 10 anni nelle località ladine.».
Storico versioni
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