Art. 97
Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
In vigore dal 20 mag 2017
1. All'articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo e al secondo periodo, dopo le parole: "di direzione dei lavori," sono inserite le seguenti: "di direzione dell'esecuzione,";
b) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: "di direzione dei lavori," sono inserite le seguenti: "di direzione dell'esecuzione,";
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice.";
c) al comma 3, dopo le parole: "di direzione dei lavori," sono inserite le seguenti: "di direzione dell'esecuzione,".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56#art-97