Art. 92

Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

In vigore dal 20 mag 2017
1. All'articolo 148, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Per i lavori di cui al presente Capo, in deroga al disposto dell', comma 4, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro.".
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Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Art. 92 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.) — Testo vigente | Portale Normativo