Art. 68

Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

In vigore dal 20 mag 2017
1. All' del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: "di sola esecuzione" sono soppresse; b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente segno: "."; c) al comma 7, le parole: "La garanzia per la risoluzione prevede" sono sostituite dalle seguenti: "Le garanzie di cui al presente articolo prevedono"; d) comma 10, primo periodo, le parole: "senza determinare tra essi vincoli di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti" sono soppresse.
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Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Art. 68 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.) — Testo vigente | Portale Normativo