Art. 67

Modifiche all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

In vigore dal 20 mag 2017
1. All' del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "per il completamento dei lavori" sono inserite le seguenti: ", servizi o forniture"; b) al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: "previsione del pagamento" sono inserite le seguenti: "dell'indennizzo contrattualmente dovuto"; c) al comma 9, le parole: "Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato" sono sostituite dalle seguenti: "Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati"; d) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: "per gli appalti" sono inserite le seguenti: "di cui all', comma 2, lettera a), nonché per gli appalti".
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Modifiche all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Art. 67 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.) — Testo vigente | Portale Normativo