Capo VI

Art. 13

Formazione in servizio del personale della scuola

In vigore dal 12 set 2019
1. Nell'ambito del piano nazionale di formazione di cui all', comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono garantite le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. 2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano le attività rivolte ai docenti, in particolare a quelli delle classi in cui sono presenti bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi individualizzati. 3. Il piano di cui al comma 1 individua, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative per il personale ATA al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative. 4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce le modalità della formazione in ingresso e in servizio dei dirigenti scolastici sugli aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;66#art-13

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Formazione in servizio del personale della scuola (Art. 13 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.) — Testo vigente | Portale Normativo