Art. 9

Invarianza finanziaria

In vigore dal 11 feb 2017
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 gennaio 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Orlando, Ministro della giustizia Minniti, Ministro dell'interno Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Orlando
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-01-19;5#art-9

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Invarianza finanziaria (Art. 9 Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonche' modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76.) — Testo vigente | Portale Normativo