Art. 5
Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
In vigore dal 11 feb 2017
1. Al codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 204, alla rubrica dopo la parola: «Matrimonio» sono inserite le seguenti: «e unione civile» e al primo comma sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «e alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con le forme dell'articolo 70-decies del medesimo decreto.»;
b) all'articolo 834, alla rubrica dopo la parola: «Matrimonio» sono inserite le seguenti: «e unione civile», al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con le forme dell'articolo 70-decies del medesimo decreto.» e al secondo comma dopo le parole: «L'atto di matrimonio» sono inserite le seguenti: «e di costituzione dell'unione civile»;
c) all'articolo 836, primo comma, dopo le parole: «degli atti di matrimonio» sono inserite le seguenti: «, degli atti di costituzione dell'unione civile».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-01-19;5#art-5