Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 11 gen 2017
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla attuazione del medesimo decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-12-29;253#art-3

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