Art. 2
Designazione punto di contatto
In vigore dal 11 gen 2017
1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione costituisce punto di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente decreto.
2. Gli Uffici e le Amministrazioni competenti forniscono tempestivamente e in via telematica al punto di contatto di cui al comma 1 le informazioni e la documentazione necessarie. Con decreto direttoriale del Ministero dell'interno, sentite le Amministrazioni interessate, sono fissate le linee guida per lo svolgimento dell'attività del punto di contatto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-12-29;253#art-2