Titolo IV

Art. 14

Reti isolate di GNL

In vigore dal 14 gen 2017
1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico oltre a provvedere, in linea con quanto già previsto dalla regolazione per le reti isolate, ad aggiornare le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, determina i parametri e i criteri di calcolo per la remunerazione del servizio di distribuzione, di misura e, limitatamente per i clienti vulnerabili, di vendita di gas naturale anche derivante da GNL attraverso le stesse reti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-12-16;257#art-14

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