Titolo IV
Art. 12
Disposizioni per i serbatoi criogenici di stoccaggio di GNL
In vigore dal 14 gen 2017
1. I serbatoi criogenici di stoccaggio di GNL installati presso i punti di rifornimento per il GNL o per il GNC sono dichiarati all'Agenzia delle dogane e dei monopoli che provvede ad identificarli univocamente attraverso un sistema di codifica da stabilire con determinazione della medesima Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-12-16;257#art-12