Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 14 gen 2017
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 29 aprile 2017.
2. I tessuti e le cellule già stoccati alla data del 29 ottobre 2016 sono esentati dagli obblighi relativi al codice unico europeo, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, come modificato dal presente decreto, a condizione che i tessuti e le cellule siano rilasciati per la circolazione nell'Unione nei cinque anni successivi a tale data e a condizione che sia garantita la piena rintracciabilità tramite mezzi alternativi. Per i tessuti e le cellule che restano stoccati e che sono rilasciati per la circolazione soltanto dopo la scadenza di questo periodo di cinque anni e per i quali l'applicazione del codice unico europeo non è possibile, in particolare perché i tessuti e le cellule sono conservati in condizioni di congelamento, gli istituti dei tessuti si avvalgono delle procedure applicabili ai prodotti con piccole etichette, collegando il codice ai documenti di accompagnamento, come previsto dall'articolo 15-ter, comma 1, lettera f), del predetto decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, come modificato dal presente decreto.
3. L'applicazione del SEC, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, come modificato dal presente decreto, per i tessuti e le cellule prelevati e lavorati tra il 29 ottobre 2016 e il 29 aprile 2017, non è obbligatoria se il rilascio avviene prima del 29 aprile 2017, diventa invece obbligatoria se il rilascio avviene dopo il 29 aprile 2017.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-12-16;256#art-8