Art. 3
Applicazione del Sistema di codifica europeo
In vigore dal 14 gen 2017
1. L'articolo 15 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 15. (Sistema di codifica europeo). - 1. Fatto salvo il comma 2 del presente articolo, si applica un codice unico europeo a tutti i tessuti e a tutte le cellule, comprese le cellule staminali emopoietiche, distribuiti a fini di applicazioni sull'uomo. Negli altri casi in cui i tessuti e le cellule sono rilasciati per la circolazione, è applicata come minimo la SID almeno nei documenti di accompagnamento.
2. Il comma 1 non si applica:
a) alla donazione di cellule riproduttive dal partner;
b) ai tessuti e alle cellule distribuiti direttamente per il trapianto immediato al ricevente, ai sensi dell', comma 6, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191;
c) ai tessuti e alle cellule importati in Italia in caso di emergenza allorchè l'importazione è autorizzata direttamente dall'autorità competente, ai sensi dell', comma 3, lettera b), del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-12-16;256#art-3