Titolo II

Art. 6

Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

In vigore dal 24 nov 2016
Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. Al comma 9-bis dell'articolo 55 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto in fine il seguente periodo: «In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 9 è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-10-29;202#art-6

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