Titolo II
Art. 3
Modifiche al codice civile
In vigore dal 24 nov 2016
1. All'articolo 2635 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è aggiunto in fine il seguente comma:
«Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-10-29;202#art-3