Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte IV›Titolo I›Capo I
Art. 151
AbrogatoGiudice competente
In vigore dal 7 ott 2016 al 30 ott 2019
1. In materia di ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra la sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in primo grado, giudica in composizione monocratica, in funzione di giudice unico.
2. Il difetto della competenza per territorio, come definita dall', comma 1, lettera c), non è rilevabile d'ufficio ed è eccepito a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-151