Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte IV›Titolo I›Capo I
Art. 151
152 / 251Giudice competente
In vigore dal 31 ott 2019
1. In materia di ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra la sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in primo grado, giudica in composizione monocratica....
2. Il difetto della competenza per territorio, come definita dall', comma 1, lettera c), non è rilevabile d'ufficio ed è eccepito a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-151